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LEGGE 21 gennaio 1943, n. 102

Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio. (043U0102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-3-1943 al: 4-6-1946
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Art. 1



La metà dei posti di notaio che risulteranno disponibili per il conferimento mediante concorsi per esame dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della guerra attuale, sarà riservata a favore di coloro che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'art. 2.

Questa disposizione non si applica ai posti che siano conferiti in base al conorso, indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939 o per effetto di quanto è stabilito nel successivo art. 7.