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REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1943, n. 100

Proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci, dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti. (043U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-3-1943
al: 11-11-1946
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio  1939-XVII,  n.  129,  sulla
istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; 
 
  Ritenuto lo stato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  e  del
Ministro per le corporazioni, di  concerto  con  i  Ministri  per  le
finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per  l'agricoltura
e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici  e  per  la
cultura popolare; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Si applicano fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale  stato
di guerra le disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX,  n.
142, con le modifiche ed integrazioni di cui ai Regi decreti-legge 24
marzo 1942-XX, n. 200; 13 giugno 1942-XX, n. 859; 29 agosto  1942-XX,
n. 1189 e 14 novembre 1941-XIX, n. 1231, convertito  nella  legge  19
gennaio 1942-XX, n. 9, nonche' alla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645. 
 
  Si osservano anche, fino alla data anzidetta, le altre disposizioni
vigenti circa la  determinazione  dei  prezzi  di  merci,  servizi  e
prestazioni e i provvedimenti adottati in  forza  delle  disposizioni
medesime. 
 
  Il presente decreto, che entrera' in vigore il giorno successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  Regno,
sara' presentato alle Assemblee legislative  per  la  conversione  in
legge. 
 
  Il Ministro proponente e'  autorizzato  a  presentare  il  relativo
disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 11 marzo 1913-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                  MUSSOLINI - TIENGO - ACERBO - DE 
                                  MARSICO - PARESCHI - CINI - BENINI 
                                  - POLVERELLI 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1943-XXI 
 
  Atti del Governo, registro 455, foglio 64. - MANCINI