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REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1942, n. 1808

Provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità. (042U1808)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-2-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare le questioni sorte in conseguenza dell'utilizzazione delle navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato o comunque soggette all'assicurazione contro i rischi di guerra per il risarcimento dei rischi stessi ed il reimpiego delle indennità relative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nel caso di perdita, avvenuta dal 10 giugno 1940 al 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione delle stato di guerra, per sinistro od altro evento, provocati da cause di guerra, di navi di stazza lorda superiore a 1000 tonnellate, requisite ai sensi della legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni, i proprietari sono tenuti ad impiegare le indennità ad essi dovute ai termini dell'art. 31 della legge stessa, al netto delle passività ipotecarie accese ai fini di costruzione, acquisto o esercizio di navi:

a) nella costruzione in cantieri nazionali o nell'acquisto all'estero di navi o quote di navi che dovranno entrare in effettivo esercizio entro i termini di cui al terzultimo e penultimo comma dell'art. 2. È parificato all'acquisto all'estero il rilievo da un committente straniero di navi in costruzione o costruite presso cantieri nazionali e l'acquisto dallo Stato di navi che, già di bandiera estera, siano passate a quella nazionale in conseguenza dello stato di guerra;

b) in lavori di trasformazione di navi o di galleggianti in navi o di riparazione di navi danneggiate per cause di guerra già appartenenti ad essi o da essi acquistati, sempre entro i termini di cui al terzultimo e penultimo comma dell'art. 2;

c) nel rilievo di aziende, il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da navi o da galleggianti, o nell'acquisto di navi nazionali, avvenuti entro il 1° luglio 1942.

Per essere considerate utili ai fini del reimpiego le costruzioni, trasformazioni e riparazioni debbono essere state ordinate e gli acquisti debbono essere stati effettuati dopo il 10 giugno 1940.
Tuttavia saranno considerati utili ai fini predetti i pagamenti effettuati per ordinazioni passate o per acquisti effettuati in epoca anteriore a tale data limitatamente, però, all'ammontare erogato dopo la perdita della nave per la quale il proprietario ha diritto all'indennizzo e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo stesso.