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LEGGE 18 ottobre 1942, n. 1288

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (042U1288)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-11-1942 al: 26-11-1942
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX n. 696, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4, dopo il quarto comma, sono inseriti i commi seguenti:
« L'integrazione di tassa prevista dal presente articolo non è peraltro dovuta, quando sia provato che l'attività, cui il provvedimento amministrativo si riferisce, è venuta a cessare totalmente entro i1 31 agosto 1942-XX.

« Per conseguire l'esonero dalla detta integrazione gli interessati devono presentare documentata istanza al competente Ufficio del registro entro il 31 ottobre 1942-XX. Sulla detta istanza decide l'intendente di finanza.

Nel caso in cui l'istanza sia respinta, il pagamento integrativo della tassa deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione dell'intendente di finanza.

I numeri 58, 59, 61 e 62 della tabella allegato A sono sostituiti come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

La terza nota al numero 64 della tabella allegato A è sostituita come segue:
« La licenza scade al 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno ».

Alle note apposte al numero 74 della tabella allegato A è aggiunta la segnente:
« Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'art. 120 del citato testo unico ».

La seconda nota al n. 83 della tabella allegato A è sostituita come segue:
« Per il rilascio dell'atto di nazionalità o del passavanti provvisorio alle navi maggiori e per il rilascio della licenza alle navi minori ed ai galleggianti non sono dovuti i diritti, di cui agli articoli 31 a 34 e 42 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile, modificata dal Regio decreto 23 marzo 1923-I, n. 830 ».

Il numero 96 della tabella allegato A è sostituito come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli : GRANDI