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LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica. (042U1150)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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vigente al 11/02/2024
Testo in vigore dal: 31-10-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
         Disciplina dell'attivita' urbanistica e suoi scopi. 
 
  L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo  sviluppo
urbanistico in genere nel  territorio  del  Regno  sono  disciplinati
dalla presente legge. 
 
  Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attivita'  anche  allo
scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento  edilizio  delle
citta', il  rispetto  dei  caratteri  tradizionali,  di  favorire  il
disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.