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LEGGE 17 luglio 1942, n. 1100

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, contenente nuove norme sulle aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti. (042U1100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-10-1942 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, contenente nuove norme sulle aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti, con le seguenti modificazioni:

Nel titolo e all'articolo unico è soppressa la parola: « prevalenti ».

All'art. 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque rifiuta di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 3000, e, se dà informazioni mendaci, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 300 a lire 6000 ».

All'art. 3, 1° comma, la parola « amministrazione », è sostituita dalla parola: « gestione »; comma 4°, la Parola: «due », è sostituita dalla parola « tre »; il comma 7° è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze ».

Agli articoli 4 commi 1° e 2°; 19 comma 1°, e 21 comma 1° le parole: « Ministero delle », sono sostituite dalle parole: « Ministro per le ».

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« La liquidazione è ordinata quando l'azienda non sia in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio di essa.

La liquidazione può essere ordinata quando ricorrano speciali motivi.

Il decreto di messa in liquidazione delle aziende di cui all'art. 3 importa la liquidazione della società per tutti gli effetti preveduti dalla legge.

Per la liquidazione si seguono le modalità di volta in volta prescritte dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro per le finanze, osservate, in quanto applicabili, le norme sulla liquidazione delle società. Alla azienda in liquidazione si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 3 e del secondo comma dell'art. 4.

Il liquidatore, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro per le finanze, può procedere alla vendita dell'azienda nel suo complesso. L'atto di vendita è soggetto all'approvazione dei predetti Ministri.

Quando la liquidazione è ordinata per il motivo di cui al primo comma, o quando, pur essendo ordinata per i motivi di cui al secondo comma, venga accertato lo stato di insolvenza dell'azienda, l'attivo netto della liquidazione deve anzitutto erogarsi nel pagamento dei crediti con diritto di prelazione e il resto deve essere ripartito tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti.

Nel caso preveduto dal comma precedente, dalla data del decreto che ordina la liquidazione, non possono essere compiuti atti esecutivi a carico dell'azienda. In ogni caso, il decreto suddetto impedisce la dichiarazione di fallimento e fa cessare il fallimento che fosse stato in precedenza dichiarato.

L'accertamento dello stato di cessazione dei pagamenti è fatto d'ufficio o su istanza dei creditori o del liquidatore, con sentenza del Tribunale, che determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267, sulla disciplina del fallimento e del concordato preventivo ».

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - Il Governo del Re è autorizzato a emanare norme integrative del presente decreto ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo delle Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -DI REVEL - RICCI - CIANO - GRANDI - RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: Grandi