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REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1942, n. 696

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (042U0696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1942.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 ottobre 1942, n. 1288 (in G.U. 17/11/1942, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1942 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, che approva il Testo della legge sulle concessioni governative, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936-XIV, numero 1418;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, Allegato F, portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le tasse sui provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, disciplinari, nulla osta e simili), elencati nell'annessa tabella, Allegato A, sono dovute nella misura stabilita dalla tabella stessa.

La tabella Allegato A, con le note in essa contenute, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, fa parte integrante del presente decreto.