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REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1942, n. 433

Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose. (042U0433)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-5-1942 al: 15-12-2009
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Art. 1



Chiunque intenda esercitare la trebbiatura e la sgranatura dei cereali e delle leguminose con macchine azionate a motore deve munirsi di licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La licenza è del tipo A, per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura sui soli fondi condotti dal titolare o dai titolari della licenza, e del tipo B, per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura per conto di terzi, oppure per conto proprio e di terzi.

Le associazioni e le società comunque costituite fra agricoltori allo scopo di provvedere alla trebbiatura e sgranatura sui fondi condotti da esse o dai loro associati debbono munirsi della licenza di tipo A; se però intendono esercitare dette operazioni anche per conto di terzi, debbono munirsi della licenza del tipo B.

Non può essere rilasciata licenza per l'esercizio di macchine trebbiatrici o sgranatrici non munite di apposito estintore o non aventi la necessaria idoneità tecnica.