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LEGGE 12 febbraio 1942, n. 183

Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale. (042U0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-4-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I proprietari, dei fondi inclusi  nel  comprensorio  soggetto  agli
obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi  tutte
le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non  recare
pregiudizio allo  scopo  pel  quale  sono  state  eseguite  le  opere
pubbliche di bonifica. 
 
  Qualora i  proprietari  omettano  di  eseguire  i  lavori  all'uopo
occorrenti, puo'  provvedere,  previa  autorizzazione  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere,
o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura  se  trattasi  di
spese di manutenzione, il Consorzio di bonifica, in nome e per  conto
dei proprietari interessati. 
 
  Alla ripartizione della  spesa  tra  i  proprietari  che  vi  hanno
interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo  ed
alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il
concorso dei proprietari nella spesa  delle  opere  di  bonifica,  di
competenza statale.