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LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri. (041U1442)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal:  24-1-1942

Art. 1



Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.

L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonché l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale.