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REGIO DECRETO 19 luglio 1941, n. 1198

Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. (041U1198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/1941. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1991)
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Testo in vigore dal:  27-11-1941

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;
Visto l'art. 344 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, con cui venne fissato al 1° luglio 1936-XIV, il termine per la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione della legge stessa;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2393, che prorogò al 1° luglio 1937-XV, il termine suindicato;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1382, convertito nelle legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2594, con cui fu conferita al Governo del Re la facoltà di provvedere alla emanazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge postale e delle telecomunicazioni anche separatamente per i singoli servizi ed oltre il termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, e visto l'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge, col quale il Governo del Re è altresì autorizzato a trasferire nei regolamenti suddetti norme giuridiche rientranti nella facoltà del potere esecutivo, ed emanate nella forma di legge anche posteriormente alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'opportunità di provvedere con separato regolamento alla esecuzione delle norme contenute nei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni sopra cennata;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, composto di 158 articoli, con cui sono disciplinate le norme esecutive di carattere generale sui servizi telegrafici e telefonici e quelle particolari dei detti servizi.