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LEGGE 1 maggio 1941, n. 422

Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. (041U0422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-6-1941 al: 21-12-2008
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Art. 1



L'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Ogni anno, a cura del Ministero dell'interno, è pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.

« È vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa.

« La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, ' aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.

« Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta.

« È vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta.

« Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. Il Ministro per l'interno, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti.

« Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese.

« Indipendentemente dall'azione penale il prefetto può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113 ».