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LEGGE 19 dicembre 1940, n. 1994

Nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica. (040U1994)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1942)
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Testo in vigore dal:  25-2-1941 al: 20-2-1942
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Art. 1



Sono tenuti alla denuncia prescritta dall'art. 309 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate e tutti gli enti di natura privata, ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto, di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate.

Sono inoltre tenute alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, o persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, da esse detenuti nel territorio dello Stato per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

È concesso un nuovo termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le denuncie che si sarebbero dovute fare ai sensi dell'art. 309 della legge di guerra. I termini in corso alla data anzidetta sono prorogati di trenta giorni.