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REGIO DECRETO 25 novembre 1940, n. 1955

Norme di attuazione della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657, circa il conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e lo scioglimento dell'Istituto per il credito navale. (040U1955)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  25-2-1941 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA.
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 1003;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Lo scioglimento dell'Istituto per il credito navale e il trapasso di diritto di tutte le sue attività e passività all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) a norma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657, ha effetto con la data del 30 giugno 1940-XVIII.
Con tale data si intendono pertanto trasferiti all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) anche tutte le facoltà, i diritti, i privilegi e le garanzie relativi alle operazioni compiute dall'Istituto per il credito navale e all'esercizio del credito navale, ivi compresi i diritti ai contributi a qualsiasi titolo concessi dallo Stato.

Con la data stessa il pagamento delle obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito navale viene assunto dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), restando immutate le norme fissate nelle condizioni di emissione delle obbligazioni stesse e quelle concernenti benefici tributari.

I pubblici uffici marittimi e gli altri uffici pubblici sono autorizzati ad annotare, a richiesta dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il trasferimento a favore di quest'ultimo delle garanzie costituite a favore dell'Istituto per il credito navale.