REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1940, n. 1715

Norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo. (040U1715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 marzo 1941, n. 161 (in G.U. 02/04/1941, n. 79).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 12-1-1941
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Poiche' e' urgente emanare norme di carattere penale riguardanti la
produzione e la distribuzione di merci di comune o largo  consumo,  e
si versa in istato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e la giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Salve le disposizioni speciali prevedute dagli  articoli  seguenti,
la pena stabilita dalle leggi in vigore per i  reati  concernenti  la
produzione,  il  commercio,  il  censimento,  la  precettazione,   la
requisizione, l'ammasso e la distribuzione di merci di comune o largo
consumo e' triplicata.