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LEGGE 6 luglio 1940, n. 1067

Autorizzazione all'Unione Italiana di Riassicurazione ad assumere lo svolgimento delle pratiche relative ai ricuperi dei relitti delle navi assicurate dallo Stato ed affondate durante la guerra 1914-1918. (040U1067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-8-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Unione Italiana di Riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, e con le modalità che saranno all'uopo stabilite dal Comitato interministeriale di vigilanza di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, lo svolgimento delle pratiche relative ai ricuperi dei relitti delle navi assicurate dallo Stato ed affondate durante la guerra 1914-1918.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Ciano - Host Venturi - Ricci - Riccardi -
Teruzzi

Visto, il Guardasigilli: Grandi