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REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1940, n. 764

Norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo. (040U0764)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1940, n. 1770 (in G.U. 11/01/1941, n. 8).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-7-1940 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà al Ministro per le corporazioni di controllare l'esistenza e i successivi movimenti delle merci e delle derrate presso i produttori ed i commercianti. A tal fine, il Ministro per le corporazioni, mediante disposizioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, può imporre ai produttori di determinate merci l'obbligo di denunciare i quantitativi prodotti in ciascun periodo, i quantitativi venduti o comunque ceduti e le esistenze al termine del periodo stesso.

Ugnale obbligo il Ministro stesso potrà imporre alle ditte commerciali per i prodotti acquistati, ceduti e giacenti, in determinati periodi di tempo.

Qualora si tratti di provvedere per prodotti agricoli e zootecnici, la facoltà di cui al primo comma del presente decreto spetta, nei confronti dei produttori, al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, salva l'applicazione delle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, riguardante i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra.

I produttori ed i commercianti dei generi per cui saranno imposti gli obblighi anzidetti, dovranno munirsi, dalla data in cui sarà disposto il controllo di cui ai comma precedenti, di un registro di carico e scarico da esibire alle Autorità preposte al controllo.

È in facoltà dei Ministri competenti di esonerare da tale ultimo obbligo determinate categorie di produttori o di commercianti.