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REGIO DECRETO 12 febbraio 1940, n. 740

Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero. (040U0740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1982)
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Testo in vigore dal:  21-7-1940 al: 19-8-1975
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'articolo unico della legge 15 giugno 1933, n. 822, che autorizza il Governo del Re a emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle scuole italiane all'estero, coordinando e, all'occorrenza, integrando e adottando tali disposizioni alle nuove esigenze delle scuole stesse;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Bottai - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, foglio 10. - Mancini