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REGIO DECRETO 8 aprile 1939, n. 2241

Passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni. (039U2241)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-5-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 133 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, numero 1592;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli aiuti e assistenti universitari nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, o dell'art. 14 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio potranno essere assunti - oltre che nei ruoli dei professori degli istituti medi d'istruzione dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 132 del testo unico citato, nei ruoli dipendenti dalle seguenti amministrazioni:

1) Ministero dell'interno, ruoli della sanità pubblica:

a) posto di medico provinciale aggiunto di seconda classe, gruppo A, grado 10°;

b) posto di veterinario di confine e di porto di seconda classe, gruppo A, grado 10°;

2) Ministero di grazia e giustizia:

a) ruolo tecnico alienistico dei manicomi giudiziari: posto di medico assistente alienista, gruppo A, grado 11°;

b) ruolo del personale degli archivi notarili: posto di conservatore aggiunto, gruppo A, grado 11°.

3) Ministero delle finanze:

a) ruolo degli ingegneri del catasto o dei servizi tecnici erariali: posto di ingegnere, gruppo A, grado 10°;

b) ruolo del personale tecnico di prima categoria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: posto di allievo tecnico, gruppo A, grado 10°;

c) ruolo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione: posto di ingegnere, gruppo A, grado 10°.

4) Ministero della guerra:

a) ruolo del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare: posto di ingegnere geografo aggiunto, gruppo A, grado 10°;

b) ruolo del personale civile tecnico del Genio e del Commissariato militare: posti di ingegnere elettricista o professore di chimica o fisica, gruppo A, grado 9°;

c) ruolo del personale tecnico civile per il servizio chimico militare: posti di chimico e fisico aggiunto, gruppo A, grado 9°.

5) Ministero della marina:

a) ruolo fisici ed ingegneri elettrotecnici e ruolo chimici per le direzioni armi e armamenti navali: posti di ingegnere fisico od elettrotecnico aggiunto e chimico aggiunto, gruppo A, grado 10°;

b) ruolo del personale per il laboratorio sperimentale di La Spezia: posto di perito aggiunto, gruppo A, grado 10°;

c) ruolo del personale civile insegnante della Regia Accademia navale: posto di assistente, gruppo A, grado 11°.

6) Ministero dell'educazione nazionale:

a) ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative: posto di bibliotecario aggiunto, gruppo A, grado 10°;

b) ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità: posto di architetto aggiunto, gruppo A, grado 10° e posto di ispettore aggiunto, gruppo A, grado 10°.

7) Ministero dei lavori pubblici:

ruolo degli ingegneri del Reale Corpo del genio civile: posto di ingegnere, gruppo A, grado 10°.

8) Ministero delle corporazioni:

ruolo dell'Ispettorato corporativo: posto di ispettore medico, gruppo A, grado 10°.