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REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1939, n. 1939

Autorizzazione all'«Unione italiana di riassicurazione» ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea. (039U1939)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 1940, n. 725 (in G.U. 05/07/1940, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-1-1940 al: 4-7-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità, per causa di guerra, di provvedere, nell'interesse dei traffici, alla copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le comunicazioni, per le corporazioni, per gli scambi e per le valute, e per l'Africa Italiana; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'«Unione italiana di riassicurazione» è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, ivi comprese le soste e giacenze secondo le disposizioni degli articoli seguenti.