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REGIO DECRETO 20 novembre 1939, n. 1851

Istituzione, nel ruolo amministrativo del Ministero della guerra, di un terzo posto di direttore generale civile da comandarsi alla G.I.L. ed adeguamento del ruolo stesso al numero dei corpi d'armata esistenti. (039U1851)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-12-1939 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra o dei personali civili dipendenti, approvato con il decreto 28 febbraio 1928-VI n. 327;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra, e di personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge, con modificazione, con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n.521 concernete il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2136;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1



I direttori generali civili di cui all'art. 2 del R. decreto legge 21 marzo 1338-XVI, n. 521, sono aumentati a tre, nei quali uno è comandato al comando generale della Gioventù Italiana del Littorio.

Quando il comando non abbia effetto, o venga comunque a cessare, i detti posti s'intendono ripristinati nel numero di due e si farà luogo al riassorbimento dell'eventuale soprannumero con la prima successiva vacanza.