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LEGGE 23 novembre 1939, n. 1815

Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. (039U1815)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
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Testo in vigore dal:  31-12-1939 al: 31-12-2011
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Art. 1



Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.