REGIO DECRETO 22 luglio 1939, n. 1732

Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aereocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri. (039U1732)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal: 16-12-1939
al: 26-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito  in
legge  con  la  legge  31  gennaio  1926-IV,   n.   753,   contenente
provvedimenti per la navigazione aerea; 
 
  Visto il R. decreto 11 gennaio 1925-III  n.  356,  che  approva  il
regolamento per la navigazione aerea e successive modificazioni; 
 
  Vista  la  legge  2  giugno  1930-VIII,  n.  1139,  riguardante  la
disciplina ed il controllo della produzione cartografica nazionale ai
fini della riservatezza; 
 
  Visto il R. decreto 9 maggio 1935-XIII, n. 949  che  approva  norme
per l'esecuzione di fotografie e  di  cinematografie  a  bordo  degli
aeromobili; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'aeronautica, per la guerra, per la marina, per l'interno e  per
l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri per  gli  affari  esteri,
per  la  grazia  e  giustizia,  per  le  finanze,  per   l'educazione
nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le
comunicazioni e per la cultura popolare; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Qualsiasi  lavoro  di  presa  e  di   diffusione   di   fotografie,
cinematografie e rilievi aerofotogrammetrici effettuati da  bordo  di
aeromobili in volo nei territori del Regno, dell'Africa Italiana, dei
Possedimenti, concesso a norma dell'art. 72 del  regolamento  per  la
navigazione aerea, approvato dal R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356 e
successive  modificazioni,  viene  eseguito  sotto  la   sorveglianza
diretta ed esclusiva del Ministero dell'aeronautica  d'accordo  cogli
Stati Maggiori del Regio esercito, della Regia marina e  della  Regia
aeronautica per il controllo della riservatezza e della conservazione
dei documenti  raccolti,  nonche'  dei  mezzi  di  volo  e  di  presa
impiegati.