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REGIO DECRETO 11 agosto 1939, n. 1444

Modificazioni all'attuale ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (039U1444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-10-1939 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE,
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1262;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 25 marzo 1926-IV, n. 548;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1926-IV, n. 1857;
Visto il R. decreto 2 marzo 1931-IX, n. 287;
Visto il R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 803;
Visto il R. decreto 12 giugno 1931-IX, n. 915;
Visto il R. decreto 14 gennaio 1937-XV, n. 54;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni all'attuale ordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di conseguire l'unificazione dei ruoli stessi;
Considerata l'opportunità, per far salvi i rispettivi diritti ed interessi di carriera, di conseguire tale scopo col ridurre gradualmente lo speciale ruolo delle Nuove Costruzioni Ferroviarie ed annientare proporzionalmente quelli dell'Amministrazione centrale e del Corpo Reale del genio civile;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le piante organiche del personale delle Nuove Costruzioni Ferroviarie, risultanti dalla tabella annessa al R. decreto 12 giugno 1931-IX, n. 915, vengono sostituite da quelle transitorie stabilite dall'unita tabella I, firmata, d'ordino Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per le finanze.

Il personale che eventualmente risulti in eccedenza ai posti del rispettivo grado è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento con le vacanze che si verificheranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.