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DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 10 maggio 1939, n. 1262

Approvazione delle norme generali per la conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori. (039U1262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1939
Testo in vigore dal:  20-9-1939

Art. 1

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo contenente norme generali per la conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 10 giugno 1938-XVI, tra la Federazione nazionale dei proprietari con beni affittati e la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta 9 marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo contenente norme generali per la conduzione dei fondi rustici col sistema dell'affitto ad affittuari conduttori non diretti coltivatori.

Il testo dell'accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Grandi.