stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 luglio 1939, n. 1154

Norme sulla requisizione del naviglio mercantile. (039U1154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-8-1939 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Autorità alle quali è demandata la requisizione.

La requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana o dei possedimenti italiani, è demandata unicamente ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, secondo la rispettiva competenza.

Per effettuare la requisizione della nave o del galleggiante, i due Ministri interessati possono delegare l'autorità militare marittima o l'autorità portuale locale.

Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani provvedono i consoli o i comandanti navali.

Nei casi di urgente necessità, la requisizione può essere eseguita dalle autorità predette, anche senza speciale delegazione; salva ratifica del Ministro per la marina o di quello delle comunicazioni, secondo la, rispettiva competenza.

La ratifica è effettuata con decreto, e ad essa fa seguito il relativo atto di requisizione.