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LEGGE 29 giugno 1939, n. 1054

Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica. (039U1054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1944)
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Testo in vigore dal:  17-8-1939 al: 8-2-1944
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Art. 1



L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.