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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (039U1035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/2005)
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Testo in vigore dal: 1-1-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Cassa di previdenza per le pensioni dei  sanitari  e'  un  Corpo
morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma. 
 
  Essa provvede alle pensioni ed alle indennita': 
 
  a) dei medici chirurgi e  dei  veterinari  dipendenti  dai  Comuni,
dalle  Provincie  e  dalle  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficienza; 
 
  b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali
non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato; 
 
  c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle  disposizioni
speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento
di quiescenza o di  previdenza  in  applicazione  delle  disposizioni
medesime. 
 
  La rappresentanza legale e la  responsabilita'  di  gestione  della
Cassa di  previdenza  spettano  al  Direttore  generale  della  Cassa
depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. 
 
  Per gli effetti delle imposte delle tasse  e  degli  altri  diritti
stabiliti da leggi generali e speciali, la  Cassa  di  previdenza  e'
considerata come Amministrazione dello Stato. 
 
  Le  spese  di  amministrazione  sono  a  carico  della   Cassa   di
previdenza.