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REGIO DECRETO 5 giugno 1939, n. 1016

Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-1940

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, convertito in legge con la legge 13 gennaio 1937-XV, n. 224, col quale fu data facoltà al Governo del Re di provvedere alla revisione del Testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto n gennaio 1931-IX, n. 117;
Udito il Comitato di cui al succitato R. decreto-legge numero 836;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e con i Ministri per la grazia e giustizia è per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministero proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 411, foglio 73. - Mancini