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LEGGE 10 giugno 1939, n. 937

Esenzioni tributarie a favore della Fondazione del «Vittoriale degli Italiani». (039U0937)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-7-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art.  4  del  R.  decreto-legge  17  luglio  1937-XV,  n.   1447,
convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554,  e'  sostituito
dal seguente: 
 
  «La Fondazione e' esente dalla  imposta  di  ricchezza  mobile  sui
redditi propri, nonche' dalle imposte sui terreni e sui fabbricati  e
da ogni imposta e tassa presente e futura per i beni  costituenti  il
«Vittoriale degli Italiani», per le rendite che percepisce e gli atti
che compie nell'interesse proprio. 
 
  «Ove tali atti siano soggetti a registrazione, sconteranno la tassa
fissa minima di registro di lire 20. 
 
  «L'esenzione di cui al primo comma si estende ai tributi locali». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 10 giugno 1939-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                Mussolini - Solmi - Di Revel - Bottai 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi