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LEGGE 10 giugno 1939, n. 937

Esenzioni tributarie a favore della Fondazione del «Vittoriale degli Italiani». (039U0937)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-7-1939 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 4 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554, è sostituito dal seguente:

«La Fondazione è esente dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri, nonché dalle imposte sui terreni e sui fabbricati e da ogni imposta e tassa presente e futura per i beni costituenti il «Vittoriale degli Italiani», per le rendite che percepisce e gli atti che compie nell'interesse proprio.

«Ove tali atti siano soggetti a registrazione, sconteranno la tassa fissa minima di registro di lire 20.

«L'esenzione di cui al primo comma si estende ai tributi locali».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel - Bottai

Visto, il Guardasigilli: Solmi