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REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1938, n. 2038

Istituzione, soppressione e regificazione di istituti d'istruzione media tecnica e norme di carattere generale sull'istituzione e sul funzionamento degli istituti medesimi. (038U2038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n.131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-2-1939 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771, nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, numero 1069.
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662;
Veduto il R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3214;
Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2083;
Veduti i Regi decreti 2 maggio 1932-X, n. 678 e 16 luglio 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1935-XIII, registro 18, foglio 294, relativi al pareggiamento dell'Istituto tecnico agrario «Stanga» di Cremona;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a istituzioni, soppressioni e regificazioni di istituti di istruzione media tecnica e di stabilire norme di carattere generale sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti stessi;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e deeretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI sono istituite le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica elencati nelle tabelle A, C e D, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze. Nelle dette tabelle sono altresì indicati, per ciascuna scuola o istituto d'istruzione tecnica, i corsi completi, le sezioni, le specializzazioni, gli indirizzi, specializzati ed i posti di ruolo.