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REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938, n. 1926

Modificazioni concernenti l'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e turismo. (038U1926)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1939 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;
Visto l'art. 8, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte di soggiorno e di cura;
Udito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'imposta di soggiorno è applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, ancorché non riconosciute ai sensi del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765.

L'elenco di dette località è stabilito con decreto del Ministro per l'Interno, di concerto con quelli per le finanze e per la cultura popolare.

L'imposta è dovuta da chiunque prenda alloggio, in via temporanea, in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute; è dovuta inoltre, salvo che nelle località per le quali il decreto interministeriale di cui al precedente capoverso disponga diversamente, da tutti coloro che dimorino temporaneamente, per un periodo superiore a cinque giorni in ville, appartamenti, camere ammobiliate od altri alloggi.