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REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938, n. 1696

Norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie. (038U1696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 8 (in G.U. 24/01/1939, n. 19).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  26-11-1938 al: 13-9-1955
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per disciplinare l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri analoghi sistemi di trasporto in servizio pubblico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, di sciovie e di altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie sono concessi o autorizzati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili).

La concessione, alla quale può farsi luogo quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, è accordata, con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentita la Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con R. decreto 17 gennaio 1926. La concessione stessa ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo.

L'autorizzazione è accordata dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili) per la durata di una stagione, salvo eventuale rinnovo, di stagione in stagione.