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REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1938, n. 1183

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. (038U1183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 1939, n. 485 (in G.U. 22/03/1939, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-8-1938
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sulla  pesca,  approvato  con  R.
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; 
 
  Visto  il  R.  decreto  26  marzo  1936,  n.  1418,   che   apporta
modificazioni  alle   disposizioni   tributarie   sulle   concessioni
governative; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente  ed  assoluta  di  apportare  alcune
modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti sulla pesca; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri  Segretari  di
Stato per gli affari dell'interno, per la grazia e giustizia, per  le
finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori  pubblici,  per  le
comunicazioni, per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 4 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e' aggiunto il seguente comma: 
 
  «E' data facolta' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con  quello  delle   comunicazioni,   sentita   la   locale
Commissione per la pesca, di  stabilire,  limitatamente  al  litorale
delle provincie ex austriache, che la pesca su determinati tratti del
litorale,  sino  ad  un  miglio  dalla  costa,   sia   riservata   ai
rivieraschi». 
 
  L'art. 5 del detto testo unico e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il Ministero per  l'agricoltura  e  per  le  foreste,  sentiti  la
Commissione locale di pesca ed il Comitato permanente per  la  pesca,
ha  facolta'  di  stabilire,  anche   limitatamente   a   determinate
localita', il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di  pesci
e  di  altri  animali  acquatici,  destinati  al  consumo,  che   non
raggiungano determinate dimensioni. 
 
  «La pesca  del  pesce  novello  allo  stato  vivo,  destinato  agli
allevamenti ed ai ripopolamenti, nonche' il commercio ed il trasporto
del medesimo,  non  possono  essere  esercitati  se  non  in  base  a
particolare autorizzazione del Prefetto per le acque  dolci  e  delle
Capitanerie di porto per le acque marittime,  secondo  le  istruzioni
che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e  delle
foreste». 
 
  Fino all'emanazione delle norme ministeriali di  cui  al  1°  comma
continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia. 
 
  Al 1° comma dell'art. 6  del  testo  unico  medesimo  alle  parole:
«materie esplodenti», sono aggiunte quelle «nonche' con  l'uso  della
corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento».