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REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1938, n. 664

Semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto. (038U0664)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1977)
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Testo in vigore dal:  30-12-1977
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
Visto il regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, per la esecuzione dell'anzidetto testo unico;
Visto il regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Visto il regolamento 24 marzo 1907, n. 237, per la conservazione degli antichi catasti;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di semplificare la procedura per la conservazione del nuovo catasto;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La conservazione del nuovo catasto si fa sopra un esemplare della mappa particellare, della tavola censuaria, del registro delle partite e della matricola dei possessori, dagli Uffici tecnici erariali a mezzo di apposita sezione, posta in ogni capoluogo di Provincia, per tutti i Comuni della provincia stessa.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N. 936, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 1978, N. 38))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N. 936, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 1978, N. 38))
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