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LEGGE 7 aprile 1938, n. 636

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (038U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-6-1938 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, col seguente titolo:

«Modificazioni alle disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia» e con le seguenti modificazioni e aggiunte:

Gli articoli da 1 a 29 sono soppressi.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

All'art. 30 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, è aggiunto il seguente comma:

«Trascorso il termine stabilito per il tramutamento delle azioni al portatore in azioni nominative, gli azionisti, fino a quando non abbiano effettuato il tramutamento stesso, non possono intervenire alle assemblee, riscuotere i dividendi sociali, né in generale esercitare i diritti ad essi spettanti. Il divieto di esercitare questi diritti non impedisce il corso dei termini di prescrizione o di decadenza ai quali i diritti stessi fossero soggetti».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

L'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375. è modificato come segue:

Al comma 4°, le parole: «stabilite dal regolamento» sono sostituite dalle parole: «stabilite dall'Ispettorato».

Il comma 5° è sostituito dal seguente:

«Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo in ogni atto, lettera o annunzio, anche pubblicitario, che ad esse si riferisca, devono indicare il capitale versato ovvero il fondo di dotazione e le riserve, secondo l'ultimo bilancio approvato».

Gli articoli da 32 a 34 sono soppressi.

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

All'art. 35 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 è aggiunta la lettera seguente:

«d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria, se non è accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso».

L'art. 36 è soppresso.

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

Il 1° comma dell'art. 37 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è sostituito dal seguente:

«I verbali delle sedute nelle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate nell'art. 5 dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dall'assemblea dei partecipanti e dai soci, non oltre il giorno successivo a quello delle deliberazioni, ed essere trasmessi in copia entro il termine di giorni dieci all'ispettorato».

Gli articoli 38 e 39 sono soppressi.

L'art. 40 è sostituito dal seguente:

Il comma 3° dell'art. 40 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è sostituito dal seguente:

«In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1° categoria e l'approvazione dei relativi statuti, nonché l'approvazione delle modificazioni statutarie, regolarmente deliberate, hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri, in seguito a proposta del Capo dell'Ispettorato».

Gli articoli 41, 42 e 43 sono soppressi.

L'art. 44 è sostituito dal seguente:

All'art. 44 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è aggiunto il seguente comma:

«L'approvazione di cui al precedente comma non è richiesta per l'emissione di cartelle fondiarie da parte degli istituti debitamente autorizzati ad esercitare il credito fondiario».

Gli articoli 45 e 46 sono soppressi.

L'art. 47 è sostituito dal seguente:

Nei comma 1° e 2° dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: «sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane» sono sostituite le seguenti: «sentito il Comitato tecnico corporativo del credito».

L'art. 48 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 48 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il 3° comma è sostituito dai seguenti:

«Gli Istituti di credito di diritto pubblico possono procedere alla incorporazione di altre aziende di credito, con il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

«La incorporazione deve essere deliberata dagli organi competenti, in conformità delle relative norme statutarie e regolamentari, osservando, nel caso che l'azienda da incorporare sia costituita sotto forma di società commerciale, le disposizioni del Codice di commercio, fermo il divieto di cui al comma secondo, di procedere alla trascrizione della deliberazione di incorporazione, ove manchi il nulla osta dell'Ispettorato. La incorporazione deve essere, poi comunicata ai Consigli provinciali delle corporazioni, ove i due enti hanno la sede legale».

L'art. 49, è sostituito dal seguente:

Nell'art. 49, comma 7°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: «Consigli provinciali dell'economia corporativa» sono sostituite le seguenti: «Consigli provinciali delle corporazioni».

Gli articoli da 50 a 53 sono soppressi.

L'art. 54 è sostituito dal seguente:

L'art. 54 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Al 3° comma sono aggiunte le parole: «salvo rivalsa dell'azienda di credito subentrante verso quella cui si è sostituita per i crediti non risultanti dalla situazione di trapasso».

Fra il 3° e il 4° comma è inserito il seguente:

«La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, di cui al primo comma, produce gli effetti della intimazione prevista dall'art. 1539 del Codice civile».

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

All'art. 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, è aggiunto il seguente comma:

«Ad eguale tassa è soggetto il trapasso per cessione, rilievo od acquisto delle attività e delle passività di una azienda di credito in liquidazione da parte di altra azienda, quando esso avvenga con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente».

Sono soppressi gli articoli 56 e 57.

L'art. 58 è sostituito dal seguente:

L'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come appresso:

Nel comma 4° alle parole: «Consiglio provinciale della economia corporativa» sono sostituite le seguenti: «Consiglio provinciale delle corporazioni».

Nel comma 7°, alle parole: a per il periodo massimo di sei mesi» sono sostituite le seguenti: «per il periodo massimo di un anno».

L'art. 59 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 59 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, di seguito al primo comma, sono aggiunte le parole: « I commissari, peraltro, qualora lo ritengano necessario ed in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono convocare le dette assemblee».

Gli articoli 60, 61 e 62 sono soppressi.

L'art. 63 è sostituito dal seguente:

All'art. 63 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, 4° comma, le parole: «né possono essere inscritte» sono sostituite dalle seguenti: «Durante lo stesso periodo non possono essere inscritte».

L'art. 64 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 64 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, di seguito al comma 1°, sono aggiunte le parole seguenti: «In ogni caso l'Ispettorato curerà che della fine della gestione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato».

Sono soppressi gli articoli 65 e 66.

L'art. 67 è sostituito dal seguente:

L'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Al 2° comma è sostituito il seguente:

«La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta, qualora ricorra alcuna delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, pure quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie, anche in seguito alla conclusione di un concordato. Pure i commissari straordinari ed i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione regolata dal presente capo, la quale può altresì essere disposta, anche di ufficio, in luogo della liquidazione secondo le norme ordinarie, allo scopo di rendere la liquidazione stessa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dal presente capo».

Nel comma 5° alle parole: «nel comma terzo» sono sostituite le seguenti: «nel comma terzo e quarto».

L'art. 68 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 68, comma 2°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, dopo i numeri «710 e 711» sono aggiunte le parole: «Codice di commercio».

L'art. 69 è soppresso.

L'art. 70 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 70, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: «né possono essere iscritte ipoteche» sono sostituite le seguenti: «Dalla data anzidetta non possono essere iscritte ipoteche».

Gli articoli 71 e 72 sono soppressi.

L'art. 73 è sostituito dal seguente:

L'art. 73 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel comma 2°, alle parole: «I commissari hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione, allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali» sono sostituite le seguenti: «I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società».

Ai comma 3° e 4° sono sostituiti i seguenti:

«Il piano di ripartizione è depositato, a cura dei commissari, nella sede legale dell'azienda e, nei cinque giorni successivi, è comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

«In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senza altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio, mediante lettera raccomandata».

L'art. 74 è sostituito dal seguente:

L'art. 74 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel comma 1°, alle parole: «in ciascun uffizio» sono sostituite le parole: «nell'ufficio».

Nel comma 3°, alle parole: «è pubblicato» sono sostituite le seguenti: «sono divenuti efficaci».

Il comma 4°, è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al comma 2°, numeri 1 e 2 dell'art. 707 del Codice di commercio, compiuti dal socio responsabile senza limitazione;

b) gli atti e i contratti commutativi, compiuti dal socio predetto, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio suindicato, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito».

Gli articoli 75 e 76 sono soppressi.

L'art. 77 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 77, comma 6°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: precedente articolo» sono sostituite le parole: «presente articolo».

Gli articoli da 78 a 82 sono soppressi.

L'art. 83 è sostituito dal seguente:

L'art. 83 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel 2° comma, alle parole: «Enti e persone autorizzate allo esercizio del credito» sono sostituite le seguenti: «Enti e persone, anche autorizzati all'esercizio del credito».

Di seguito al comma 3° sono aggiunte le parole seguenti: «Alla stessa tassa fissa di registro e ipotecaria sono soggetti gli atti di trapasso di beni, attività o passività che la azienda concordataria effettui a favore del garante in relazione agli obblighi da questo assunti».

Gli articoli 84, 85 e 86 sono soppressi.

Dopo l'art. 86, titolo VII, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è inserito il seguente:

«Art. 86-bis. - Se un'azienda di credito si trovi in stato di liquidazione secondo le norme ordinarie, anche a seguito della conclusione di un concordato, e la relativa procedura non si svolga con regolarità ovvero con speditezza, il Capo del Governo può disporre sia la sostituzione dei liquidatori, sia quella dei membri degli organi di sorveglianza. Il decreto di sostituzione dei liquidatori è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, quando riguardi una società, si osserva il disposto dell'art. 58, comma 4°.

«Il decreto di sostituzione non importa mutamento della procedura di liquidazione alla quale l'azienda sia sottoposta.

«Le precedenti disposizioni non pregiudicano quanto è stabilito nell'art. 67, qualora ricorrano le condizioni ivi prevedute; esse si applicano anche alle Casse rurali ed artigiane e sostituiscono per queste ultime le norme contenute nell'art. 27 del testo unico approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706».

Gli articoli 87, 88 e 89 sono soppressi.

L'art. 90 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 90, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: «sentite le persone colpevoli», sono sostituite le seguenti: «sentite le persone cui venne contestata l'infrazione».

Gli articoli da 91 a 98 sono soppressi.

L'art. 99 è sostituito dal seguente:

L'art. 99 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel comma 1° alle parole: «degli enti anzidetti» sono sostituite le parole: «delle associazioni stesse».

Nel 3° comma, dopo le parole: «aziende di credito» sono aggiunte le seguenti: «per i propri servizi di cassa».

Di seguito al medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: «La Giunta anzidetta, in casi di particolare rilevanza, può altresì autorizzare i Comuni ad affidare il servizio di cassa ai privati che gestiscono l'Esattoria dei Comuni stessi».

Dopo il 3° comma sono aggiunti i seguenti:

«Quando un'azienda di credito sia titolare di una esattoria, o di una ricevitoria provinciale delle imposte, il Comune o i Comuni interessati ovvero la Provincia, rispettivamente, possono valersi dell'azienda stessa per la costituzione di depositi in danaro o in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di banca.

«Le aziende di credito non possono rendersi aggiudicatarie o comunque assumere la gestione di esattoria, senza il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, il tasso di interesse per le anticipazioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, non può comunque essere inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera b), della presente legge».

Gli articoli 100 e 101 sono soppressi.

L'art. 102 è sostituito dal seguente:

L'art. 102 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Di seguito al 1° comma sono aggiunte le parole: «il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».

Il comma 2° è sostituito dal seguente:

«La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale, nonché alla Casse di risparmio aventi un patrimonio di almeno 50 milioni di lire».

L'art. 103 è soppresso.

L'art. 104 è sostituito dal seguente:

L'art. 104 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è sostituito dal seguente:

«Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per l'esecuzione della presente legge, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100».

L'art. 105 è sostituito dal seguente:

L'art. 105 del R. decreto-legge 12 marzo 1930-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel 1° comma, alle parole: «borse valori» sono sostituite le parole: «borse di commercio».

Nel 3° comma alle parole: «Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni» sono sostituite le seguenti: «Con decreto Reale saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100».

È soppresso il primo comma dell'art. 106.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini- Solmi

Visto, il Guardasigilli: Solmi