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REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1937, n. 2105

Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti. (037U2105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 aprile 1938, n. 710 (in G.U. 11/06/1938, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto, del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il R. decreto.12 marzo 1920, n. 503;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923-I, n. 2309;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1924-II, n. 75;
Visto il R. decreto 13 marzo 1927-V, n. 431;
Visto il decreto 23 giugno 1927-V, n. 1529;
Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 92;
Vista la legge 22 dicembre 1932-XI, 1833;
Vista la legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2471;
Visto l'articolo 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1445;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 .gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme tecniche di edilizia per tutti i Comuni del Regno e speciali norme tecniche di edilizia asismica per i paesi colpiti da terremoti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e foreste, e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alle norme tecniche contenute nel R. decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2471, e all'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1935-XIII, n. 1445, sono sostituite quelle di cui ai seguenti articoli.