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REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937, n. 1666

Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (037U1666)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358 (in G.U. 01/02/1938, n. 25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2006)
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Testo in vigore dal:  8-10-1937

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con le successive sue modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni e aggiunte al detto ordinamento e alle disposizioni che lo modificano e lo integrano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fermo il disposto dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero;

2° ricevere le dichiarazioni di rinunzia ad eredità di cui all'art. 944 del codice civile;

3° firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio, anche in comuni dove risieda il tribunale o il pretore, con obbligo di trasmetterne la nota al tribunale in conformità al disposto dell'art. 24 del Codice medesimo;

4° ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie

stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;

5° rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorità presso cui se ne, fa uso la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali.

Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell'apposito registro tenuto nella cancelleria della pretura competente. Per il deposito delle dichiarazioni stesse si applica il disposto dell'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi, sono rilasciati dal notaro in originale.