stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 6 agosto 1937, n. 1639

Norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni nei ruoli statali. (037U1639)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1971)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-10-1937

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unito delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;
Vista la. legge 3 giugno 1937, n, 1000, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, che istituisce i ruoli del personale dei Consigli considerato personale di Stato;
Visto il R. decreto-legge 2S aprile 1937, n. 524;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1



Nei ruoli organici istituiti giusta l'art. 72 del testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dall'art. 5 del il decreto-legge 3 settembre 1936, numero 1900, sarà inquadrato il personale in pianta stabile delle categorie di concetto e di ragioneria attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali delle corporazioni, proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dai Consigli provinciali agrari e assunto nei ruoli stessi anteriormente alla data del 7 luglio 1927 e che nei ruoli predetti rivestiva grado cui erano annesse funzioni direttive.