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REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1937, n. 1542

Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione. (037U1542)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1 (in G.U. 13/01/1939, n. 10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1978)
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vigente al 20/09/2024
  • Articoli
  • Capo I
    Prestiti matrimoniali.
    ((CAPO ABROGATO DALLA L. 12 FEBBRAIO
    1955, N. 46))
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  • Provvedimenti in materia tributaria.
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  • 17
  • 18
  • 19
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  • Provvedimenti speciali nei riguardi dei dipendenti dello
    Stato e di
    altri Enti pubblici.
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  • 24 bis
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  • Norme per la tutela del personale femminile in servizio
    presso le
    Amministrazioni statali durante lo stato di gravidanza e
    di
    puerperio.
    a) Personale delle Amministrazioni statali escluse
    quelle
    ferroviarie, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni.
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  • ((Capo IV-bis.
    Norme per la tutela del personale femminile dipendente dalle Amministrazioni degli enti ausiliari durante lo stato di gravidanza e di puerperio))
    .
  • 44 bis
  • Disposizioni generali.
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  • 46
Testo in vigore dal: 19-3-1955
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed  assoluta  di  provvedimenti  per
intensificare lo sviluppo demografico della Nazione; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e del Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1955, N. 46))