stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1936, n. 2530

Disposizioni concernenti la liquidazione della pensione od assegni di guerra al personale delle Forze armate. (036U2530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2461 (in G.U. 14/02/1938, n.36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  26-9-1937 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, ove sussistano le altre condizioni necessarie, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato che siano stati mobilitati e che, dopo aver lasciato il territorio nazionale, abbiano riportato invalidità in conseguenza di operazioni militari. In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al primo capoverso dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Lo stesso trattamento è fatto alle famiglie ove dalla infermità, ferita o lesione sia derivata la morte.