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DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937, n. 1294

Accordi economici collettivi per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani. (037U1294)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1937
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Testo in vigore dal:  21-8-1937

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina della compravendita e della segatura dei marmi apuani stipulato il 17 dicembre 1935-XIV e pubblicato con proprio decreto del 28 gennaio 1936-XIV nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1936-XIV;
Visto l'accordo economico collettivo del 30 ottobre 1936-XV stipulato ad integrazione e modificazione di quello sopra indicato del 17 dicembre 1935-XIV tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione, la Federazione nazionale fascista degli artigiani, e la Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini;
Visto l'accordo economico collettivo del 31 ottobre 1936-XV stipulato ad integrazione del ripetuto accordo del 17 dicembre 1935-XIV tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione e la Federazione nazionale fascista degli artigiani;
Visto il parere espresso dalla Corporazione delle industrie estrattive nella seduta del 14 aprile 1936-XV, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 30 aprile 1937-XV ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;

Visto

l'art. 11, 1° comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione degli uniti testi degli accordi economici collettivi del 30 e del 31 ottobre 1936-XV, visti dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, la cui decorrenza viene stabilita dal giorno della pubblicazione stessa.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,

Primo Ministro Segretario di Stato:

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.