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REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937, n. 975

Classificazione degli alberghi e delle pensioni. (037U0975)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2651 (in G.U. 12/03/1938, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-7-1937
al: 19-11-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, che approva il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
 
  Visto il R. decreto 21 gennaio 1929-VII,  n.  62,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza 6 novembre 1926-V, n. 1848; 
 
  Visto il R. decreto-legge 23  marzo  1931-IX,  n.  371,  convertito
nella  legge  28  dicembre  1931-X,  n.  1631,  che   istituisce   il
Commissariato per il turismo; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  14  settembre  1931-IX,  n.  1175,  che
approva il testo unico per la finanza locale; 
 
  Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1934-XII, n. 1851, convertito
nella  legge  13  maggio  1935-XIII,  n.  773,  che  trasferisce   le
attribuzioni del Commissariato per il  turismo  al  Sottosegretariato
per la stampa e la propaganda; 
 
  Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il
Ministero per la stampa e la propaganda; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425,  contenente
norme per il  nuovo  ordinamento  degli  organi  provinciali  per  il
turismo; 
 
  Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente
norme per la pubblicita' dei prezzi degli alberghi; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di emanare norme dirette
ad istituire la classifica nazionale degli alberghi e delle pensioni,
in  conformita'   della   mozione   deliberata   dalla   Corporazione
dell'ospitalita' nella seduta 25-28 gennaio 1936-XIV; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
stampa e la propaganda, di concerto con i Nostri  Ministri  Segretari
di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le  finanze  e
per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli  alberghi  e  le  pensioni  sono  classificati  nelle  seguenti
categorie:  Alberghi  di  lusso,  di  prima  categoria   di   seconda
categoria, di terza categoria e di  quarta  categoria.  Pensioni:  di
prima categoria, di seconda categoria, e di terza categoria. 
 
  L'assegnazione ad una categoria e' obbligatoria e dovra'  risultare
da annotazione, trascritta sulla licenza  di  pubblico  esercizio.  I
requisiti ai quali  ciascuna  categoria  dovra'  corrispondere,  sono
indicati  nella  tabella  allegata  al  presente  decreto,   vistata,
d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.