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REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937, n. 975

Classificazione degli alberghi e delle pensioni. (037U0975)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2651 (in G.U. 12/03/1938, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-7-1937 al: 19-11-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926-V, n. 1848;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931-X, n. 1631, che istituisce il Commissariato per il turismo;
Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1934-XII, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935-XIII, n. 773, che trasferisce le attribuzioni del Commissariato per il turismo al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda;
Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, contenente norme per il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo;
Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per la pubblicità dei prezzi degli alberghi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare norme dirette ad istituire la classifica nazionale degli alberghi e delle pensioni, in conformità della mozione deliberata dalla Corporazione dell'ospitalità nella seduta 25-28 gennaio 1936-XIV;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli alberghi e le pensioni sono classificati nelle seguenti categorie: Alberghi di lusso, di prima categoria di seconda categoria, di terza categoria e di quarta categoria. Pensioni: di prima categoria, di seconda categoria, e di terza categoria.

L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione, trascritta sulla licenza di pubblico esercizio. I requisiti ai quali ciascuna categoria dovrà corrispondere, sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.