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LEGGE 25 marzo 1937, n. 921

Conversione in legge dei R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice. (037U0921)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-6-1937 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Solmi - Di Revel - Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.