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REGIO DECRETO 19 novembre 1936, n. 2524

Estensione alla Libia, per i casi di mobilitazione, delle disposizioni vigenti nel Regno sugli alloggiamenti militari. (036U2524)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-9-1935 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 44, 45 e 46 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per la Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Riconosciuta la necessità di regolare in Libia la somministrazione degli alloggi alle truppe in caso di mobilitazione;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con il quale viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estese alla Libia, limitatamente ai casi di mobilitazione, le disposizioni contenute nel decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513, convertito nella legge 7 giugno 1923-II, n.1310, sugli alloggiamenti militari e nel R. decreto-legge 4 maggio 1925-III, n. 775, convertito nella legge 21 marzo 1920-IV, n. 597, sulle somministrazioni degli alloggi, da parte dei Comuni, alle truppe di passaggio.

Il Governatore generale della Libia è autorizzato ad emanare il regolamento contenente le norme esecutive per l'applicazione dei provvedimenti predetti.