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REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937, n. 880

Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi. (037U0880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2590 (in G.U. 03/03/1938, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-7-1937 al: 2-3-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità, di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Lessona - Solmi

Visto il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte del conti, addì 18 giugno 1937 - Anno XV

Atti dei Governo, registro 386, foglio 86 - Mancini.