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REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1937, n. 540

Disciplina dei concorsi a premi. (037U0540)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1937, n. 1123 (in G.U. 21/07/1937, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-5-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle leggi sul lotto approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n, 1456, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la disciplina del commercio di vendita al pubblico;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di disciplinare con nuove norme i concorsi e le operazioni a premi indetti da ditte commerciali ed industriali per accreditare determinati prodotti od eccitarne la diffusione e lo smercio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, od aventi qualsiasi altra finalità, come pure le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o di regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non sono previamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto.