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LEGGE 14 gennaio 1937, n. 403

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali. (037U0403)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-4-1937
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18  giugno  1936-XIV,
n.  1335,  contenente  disposizioni  sui  canali  demaniali,  con  la
seguente modificazione: 
 
  All'art. 3, il comma 1° e' sostituito dal seguente: 
 
  «Qualora la dispensa d'acqua da un'unica bocca di presa sui  canali
demaniali competa di diritto, giusta l'art. 7 del R. decreto-legge 25
febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22  dicembre  1927,  n.
2535, a vari utenti irrigui, questi hanno l'obbligo di costituirsi in
consorzio o in comunione, alla condizione, in  questo  secondo  caso,
non solo di nominare la rappresentanza dell'utenza,  ma  di  assumere
anche in solido il pagamento di un canone indiviso». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 14 gennaio 1937 - Anno XV 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
              Mussolini - Di Revel - Solmi - Cobolli-Gigli - Rossoni. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi.